CONSIGLIO COMUNALE DEL 27-29 LUGLIO. TANTI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nel corso del consiglio comunale del 27 e 29 luglio abbiamo affrontato la discussione su diversi argomenti. In particolare ho cercato di dare un fattivo contributo sul "regolamento TARI" e sul Piano Economico Finanziario della Tari dal quale poi dipende la definizione delle tariffe.

Come centro sinistra abbiamo presentato degli emendamenti tutti accolti nella sostanza, uno rivisto nella formulazione e un altro trasformato in risoluzione per poterlo maggiormente approfondire in commissione e studiarne le implicazioni concrete, cosa che non è stato possibile fare nel poco lasso di tempo messoci a disposizione tra i lavori della commissione e quelli del Consiglio.

Di seguito il contributo che ho dato alla discussione sul regolamento TARI.


Grazie Presidente,

Faccio in premessa un passaggio che ho fatto già in commissione. È vero che sono concatenati per certi versi gli argomenti in trattazione, però è altrettanto vero che sono tanti e se volete un contributo reale da parte del consiglio comunale, nell’interesse generale, dovete mettere i consiglieri in condizioni di poter avere non solo i materiali per tempo, ma anche di poter beneficiare dell’audizione e del confronto in commissione in tempi più consoni rispetto a quanto avvenuto in questa circostanza perché il lavoro in commissione è fondamentale per confrontarsi, fare domande e chiarire aspetti, e trovare laddove possibile delle sintesi condivise.

I lavori in commissione che, per altro, si è voluto esaurire in un’unica seduta si sono svolti nella sola giornata di lunedì appena due giorni prima del consiglio comunale.

Poi capisco tutto, capisco le scadenze, che spesso vi si arriva con l’acqua alla gola, però metteteci in condizione di poter dare un contributo. E spero che come tale siano stati accolti i contenuti che abbiamo esplicitato in commissione e che proverò ad articolare ancora meglio nella seduta odierna.

Mi riferisco in particolare al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI e al PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI che, nel lasso di tempo a disposizione, sono gli argomenti che maggiormente sono riuscito ad approfondire.

In relazione al regolamento nel corso del mio intervento farò delle proposte e delle domande al fine di chiarirne maggiormente il senso e renderlo quindi più chiaro e meno interpretabile e argomenterò gli emendamenti che come centro sinistra abbiamo presentato.

1. Inizierei dalll’art. 9 comma 1 nel quale si usa il termine “smaltimento” inteso probabilmente in senso generale, intendo probabilmente ricomprendere con questa definizione anche quelli avviati a recupero.  E che si vogliano ricomprendere anche i rifiuti destinati a recupero d’altro canto è chiaro nella lettura del comma 1 che giustamente specifica che non sono assoggettabili a TARI  le superfici ove si formano in via continuativa rifiuti speciali, non assimilati e/o pericolosi.

Credo sia meglio specificare questo aspetto in quanto ai sensi del D.lgs 152/06 i rifiuti speciali possono essere destinati a recupero o smaltimento a seconda delle loro caratteristiche e quindi il concetto di smaltimento è differente dal concetto di recupero. L’art. 182 precisa che “lo smaltimento dei rifiuti (…) costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181”.

Per questa ragione e a scanso di equivoci potrebbe essere opportuno sostituire il termine “smaltimento” con il termine “trattamento” oppure aggiungere anche il termine recupero al testo prima della parola “smaltimento”. In tal senso è formulata la prima proposta di emendamento

2. Soffermandoci sempre all’art. 9 e nello specifico al comma 3, vi è un elenco di attività che potrebbero beneficiare della riduzione del 30%. Visto come è scritto sembrerebbe vincolante, mentre in altri passaggi del regolamento si fa riferimento ad attività similari.

Si potrebbe aggiungere un ulteriore capoverso e l'emendamento è il tal senso, che specifica:

"qualora la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell’elenco, l’agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali".

Si potrebbe altresì introdurre nell’elenco l’attività di falegnameria e di gommista che faccio fatica ad assimilare ad altra attività elencata

Detto questo vorrei fare un’ulteriore riflessione su questo articolo che ritengo uno dei più importanti e impattanti dell’intero regolamento. Se si legge con attenzione il comma 1 vi è specificato che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, non assimilati e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne sia dimostrato l’avvenuto conferimento”.

E d’altro canto non poteva che essere così  recependo da tempo il comune di Alghero le indicazioni della legge 147 del 2013. Ci sono volute cirolari del MEF e pronunciamenti di vari TAR regionali o di commissioni tributarie per convincere certi comuni a modificare in tal senso i propri regolamenti.

La circolare del MEF del 2015 chiarisce che non può ritenersi corretta l’applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici specificatamente destinate alle attività produttive con la sola esclusione di quella parte di esse occupate dai macchinari. Tale comportamento potrebbe infatti dare origine a una ingiustificata duplicazione di costi poiché i soggetti produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero sostenere anche il costo per lo smaltimento in proprio dei rifiuti.

La disposizione normativa invece va nel senso di consentire una tassazione più equilibrata e più rispondente alla reale fruizione del servizio, evitando l’applicazione della tari nella situazione in cui il presupposto del tributo non sorge, come nel caso delle superfici utilizzate per le lavorazioni industriali o artigianali ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali. In definitiva, specifica ancora la circolare del MEF che laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il comune non ha alcuno spazio decisionale in ordine all’esercizio del potere di assimilazione.

Di fatto le attività che producono rifiuti non assimilati saranno soggette solo al pagamento degli oneri per la copertura dei costi relativi allo spazzamento, al lavaggio delle strade e dei costi sostenuti dai Comuni e per quella parte di superficie che invece produce rifiuti assimilati ad urbani (servizi igieni, segreteria, ufficio, ecc).

Perché mi sono dilungato in questo ragionamento? Perché vuoi per comodità, vuoi per prassi consolidata, eridità di quanto si faceva con la vecchia disciplina TARSU che prevedeva una riduzione del 40 % per le attività che producevano rifiuti speciali non assimilati ad urbani, si è continuato ad applicare questo ragionamento anche dopo il principio introdotto dalle legge del 2013, ricadendo di fatto nell’applicazione della previsione del comma 3 dell’art. 9 che stiamo esaminando.

L’art. 3 prevede un abbattimento del 30% per alcune categorie di produttori di rifiuti speciali laddove non sia obiettivamente possibile o ci siano obiettive difficoltà di individuare le superfici escluse dal tributo. Ebbene, questo comma ritengo si debba emendare come ho già rappresentato. Però capite bene che, la differenza di casistica tra le circostanze rappresentate al comma 1 e al comma 3 ha e avrebbe un impatto differente sulla previsione di piano economico finanziario e conseguentemente sull’organizzazione dei servizi, determinando un maggiore o minore introito a seconda del prevalere di una o dell’altra situazione.

3. All’altro aspetto da chiarire riguarda l’Art. 17 comma 4. Ho fatto questa domanda in commissione, la ripresento perché vorrei che fosse verbalizzata tanto la domanda quanto la risposta, semplicemente per porre un elemento di chiarezza nell’interpretazione regolamentare e limitare la possibilità di contenziosi legati ad un interpretazione discrezionale.

Si dice che la tariffa è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. È tuttavia consentita la distinzione delle superfici per distinte categorie al fine di applicare tariffe più appropriate, in un massimo di due categorie.

Chiedo: qual è l’ambito di applicazione? La “distinzione delle superfici per distinte categorie” avviene sulla base delle condizioni oggettive e reali di diverso utilizzo di due parti dei locali, o deve essere conclamato da differenti codici Ateco o da differente “destinazione d’uso” certificata in catasto?

Comma 2 stabilisce che possono essere applicate due differenti tariffe laddove vengano svolte due differenti attività, ciascuna identificata con un proprio codice ATECO.

E' evidente però che in un’immobile in cui si svolge un’attività per es. di pizzeria,  ma dispone per esempio di una superficie al piano seminterrato, censita nella medesima scheda catastale e direttamente collegate al piano terra, pertinenziale e accessoria all'attività svolta, ma inutilizzabile ai fini della stessa in quanto non ha caratteristiche conformi all’esercizio dell’attività e quindi di fatto è improduttiva…perché non consentire di applicare una categoria differente rimarcando il principio normativo dell’applicazione di una più equa tarriffa.

4.   Un’ulteriore aspetto riguarda l’art. 23. Ho fatto questa domanda in commissione, in quanto ci siamo lasciati due giorni fa con la necessità di un approfondimento sul tema. Ssi fa riferimento alle riduzioni per le utenze non domestiche per il recupero specificando che per le operazioni di recupero rifiuti è applicabile una riduzione non superiore al 25% della tariffa.

Ho difficoltà a capire il campo di applicazione di questa previsione. Stiamo parlando di utenze non domestiche che producono rifiuti speciali.

È evidente che se ricadiamo nel comma 1 dell’art. 9 non è applicabile questa riduzione laddove si specificano quali sono le superfici  assoggettabili alla tari.

Se si ricade nell’applicazione del comma 3 dell’art. 9 ovvero laddove pur documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o ci siano obbiettive difficoltà di individuare le superfici escluse dal tributo si applica per alcune categorie un abbattimento del 30% all’intera superficie.

mi chiedo: in questo caso se si dimostra di aver avviato a recupero rifiuti speciali si beneficia  anche della riduzione del 25% per i rifiuti destinati a recupero, in aggiunta al 30% previsto al comma 3? (l’art. 28 prevede la cumulabilità delle riduzioni)

5.     art. 8 una correzione testuale. Sono esclusi dalLA tassa I locali…

6.     art. 4 comma 2 b.bis) ne parlava il consigliere FERRARA in commissione. E condivido la riflessione che ha presentato. Ovvero che andrebbe meglio specificato cosa si intenda per “aree scoperte operative”. Si potrebbe aggiungere in coda alla definizione la seguente frase: (…) e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.

7.   Nell’allegato A relativo alle categorie di utenze non domestiche rispetto alla versione precedente viene eliminato il punto 31: fiere di esposizioni temporanee, spettacoli viaggianti, giostre, spettacoli circensi e simili.Volevo chiedere quale è il motivo di questa modifica

8.   Illustro ora un altro emendamento, potremmo chiamarlo ART. 22 BIS Riduzione per “nuove attività produttive". Vorrei invitarvi in prima istanza a riflettere sulla logica che sottende a questo emendamento, ritendo che se si condivide la logica, sui contenuti si trova la forma più appropriata di esprimerli. La logica è che attraverso questa misura si dimostra un senso di vicinanza al nuovo imprenditore che nella fase iniziale deve sopportare una serie di costi legati all’apertura dell’attività fino ad andare a regime. Con questa misura l’amministrazione si fa prossima e incoraggia chi coraggiosamente apre una nuova attività.

Se si condivide la logica poi possiamo modificare le percentuali, possiamo decidere di limitare la riduzione alla sola prima annualità.

Credo che i commi inseriti nell’articolato testimonino della volontà propositiva dell’emendamento introducendo una serie di elementi a garanzia dell’ente ed elementi di serietà e continuità che devono contraddistinguere l’imprenditore.

Per tutto quanto espresso ritengo vi siano dei margini di accoglimento delle proposte presentate e chiedo in ogni caso all’assessore, una volta approvato il regolamento, di favorire un incontro con la SECAL al fine di confrontarsi sull’applicazione reale del regolamento perché alcune delle osservazioni  che ho fatto non nascono a caso, ma prendono spunto da casi reali, pur volutamente trattati in senso generale nell’interesse di tutti, e legati a interpretazioni discrezionali del regolamento che aprono poi a fastidiosi contenziosi che si potrebbero evitare semplicemente confrontandosi e intendendosi sui contenuti del regolamento.

Se poi in questo confronto voglia coinvolgere i consiglieri comunali nelle competenti commissioni consiliari credo troverà massima disponibilità e un reale contributo.


 


Commenti

Post più popolari